- Ai proprietari, ai conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell’intero territorio comunale, ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono, di provvedere:
- al taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale;
- alla potatura delle siepi, arbusti, cespugli, rovi, alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade comunali, vicinali che pregiudicano la pulizia ed il decoro, la viabilità e la segnaletica o comunque ne compromettono la leggibilità, nonché il rispetto delle distanze previste dal codice civile per la loro messa a dimora. Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o chi aventi diritto, sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedime vegetale;
- al mantenimento delle aree, oggetto della presente ordinanza, pulite ed in perfetto ordine attraverso una manutenzione periodica, da attuarsi prima della stagione estiva e invernale, al fine di evitare gli inconvenienti sopra segnalati.
- Nell’eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, in caso di urgenza, i lavori verranno eseguiti dal Comune con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi, calcolati in via forfettaria come previsto dalla Determinazione Dirigenziale n.762/2018;
AVVERTE
- che in caso di inottemperanza al presente provvedimento l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltàdi intervenire direttamente nell’effettuazione dei lavori indispensabili, in danno degli inadempimenti, con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 (sanzione in misura ridotta entro 60 giorni € 200,00), fatta salva ogni ulteriore più grave responsabilità;
- che l’ufficio Tecnico Comunale in collaborazione con la Polizia Locale, provvederà alla verifica dei proprietari dei fondi interessati, qualora inadempienti, per l’accertamento delle eventuali violazioni e per il recupero delle spese sostenute dall’Amministrazione stessa calcolate in via forfettaria come da Determinazione Dirigenziale n. 762/2018;
- che l’osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve ritenersi essere continua, in forza della natura delle norme sopra indicate;
- che la Polizia Locale di Campagnano di Roma e tutti gli organi di polizia stradale ai sensi dell’art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza sull’osservanza e rispetto della presente ordinanza;
Che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti:
- con la sanzione di cui all’art. 29 del Codice della Strada da € 169,00 a € 679,00 (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 169,00 e pagamento effettuato entro 5 giorni dalla notifica della violazione ridotto al 30% pari a € 118,30) oltre le spese di procedimento;
- con la sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs n. 267/2000 da € 100,00 a € 600,00 (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni pari a € 200,00);
- con le spese sostenute dal Comune nei casi di cui al punto 2) del dispositivo, quantificato in misura forfettaria ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 762/2018, pari a € 15,00 al metro lineare di fronte stradale pulito.