L’ Accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici e società partecipate, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d. lgs 97/2016 nel rispetto dei limiti di cui al nuovo art. 5 bis del d. lgs 33/2013.
L’istanza di Accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, è gratuita salvo il solo rimborso del costo sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali dei dati o documenti in formato elettronico o cartaceo e non deve essere motivata.
Procedimento:
La richiesta non deve essere motivata e può essere presentata da chiunque, in qualsiasi momento dell’anno tramite il modulo predisposto e presentata nelle seguenti modalità:
- tramite posta elettronica all’indirizzo: protocollo@comunecampagnano.it
- tramite posta ordinaria all’indirizzo: Comune di Campagnnno di roma; Piazza Cesare Leonelli n.15, 00063 Campagnano di Roma (RM)
Le istanze sono altresì valide se:
- sottoscritte mediante la firma digitale;
- l’istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità (SPID), nonché carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
- sottoscritte e presentate insieme alla copia del documento d’identità;
- sono trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata, posta, fax o direttamente agli uffici interessati.
La richiesta può altresì essere trasmessa alla segreteria o ad altro ufficio della Società competente a decidere sulle sole richieste di Accesso civico generalizzato ove l’istanza abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti detenuti da questi ultimi.
L’istanza di Accesso civico generalizzato identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Non è quindi ammissibile una richiesta generica che non consenta l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione. L’ufficio destinatario può chiedere di precisare la richiesta, identificando i dati, le informazioni o i documenti che si vuole ricevere.
Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali contro interessati. In caso di accoglimento, ASSP S.p.A. provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.
Tutela dell’accesso civico “generalizzato”:
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al TAR secondo le disposizioni di cui al d. lgs n. 104/2010. e qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito.
Per approfondimenti, si rinvia alle Linee Guida Anac recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013.
Limiti all’Accesso civico “generalizzato”:
L’Accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno degli interessi pubblici (ex art. 5 bis della normativa in parola D. lgs 97/2016) inerenti:
- sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
- sicurezza nazionale;
- difesa e questioni militari;
- relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettiva.
L’Accesso civico generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
- protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- libertà e segretezza della corrispondenza;
- interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.