E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 128 del 28/5/08) il Decreto Legge n. 93/2008 che prevede, a partire già dalla scadenza del 16 giugno, l'esenzione dal pagamento dell'ICI per le abitazioni principali, in cui si ha la residenza anagrafica (D.Lgs 504/92) e relative pertinenze (articoli 817 e seguenti del Codice Civile), limitatamente ad un solo box/posto auto in categoria C6 e ad un solo magazzino/cantina in categoria C2. Per le modalità, tempi e criteri di dichiarazione delle pertinenze si deve far riferimento al regolamento comunale ICI e usare l'apposito modulo di dichiarazione.
Sono escluse dall'esenzione le unità immobiliari in categoria A1, A8 e A9 per le quali si continua ad applicare solo la detrazione comunale pari a 140 Euro.
L’esenzione dall’imposta va estesa anche alle abitazioni assimilate alle prime case dal regolamento comunale ICI. Per le modalità, tempi e criteri di dichiarazione delle abitazioni assimilate alle prime case si deve far riferimento al regolamento comunale ICI e usare l'apposito modulo di dichiarazione.
Alcuni dubbi interpretativi sorgono sull'assimilabilità delle abitazioni date in comodato gratuito riportata sul Regolamento Comunale ICI in quanto l'assimilazione è parziale (solo detrazione) e sulle relative pertinenze rispetto alla possibilità di considerarle esenti.
Quindi, in attesa di chiarimenti interpretativi ministeriali e/o giurisprudenziali, (circolari - risoluzioni - sentenze), si consiglia di dichiararle con gli appositi moduli e di considerarle esentiper quanto riguarda l'acconto di giugno salvo indicazioni contrarie da parte del Comune entro la data per il saldo di dicembre.
Nel caso in cui, queste casistiche, non si rivelassero esenti si dovrà versare a saldo il dovuto complessivo senza l'applicazione di sanzioni né interessi.